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Notizia 04/02/2020

Distaccarsi dal riscaldamento condominiale è possibile


Una recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 32441/2019, ha stabilito che il regolamento condominiale non può impedire il distaccamento dall'impianto di riscaldamento centralizzato ai condomini che ne fanno richiesta.







La Cassazione ha ritenuto valido il motivo del ricorso presentato da due proprietari di appartamenti, secondo i quali la Corte d’appello, in una precedente sentenza, avrebbe sbagliato nel dare prevalenza al regolamento condominiale a fronte di quanto stabilito dall’art. 1118 del codice civile, “che conferisce al singolo condomino la facoltà di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, sempre che da ciò non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Nella specie, era stato dimostrato che il distacco aveva inciso sull’equilibrio termico dell’impianto di riscaldamento centralizzato in misura del 10%, e che i relativi importi erano stati corrisposti”.

La Cassazione evidenzia che “il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco […]. Il regolamento condominiale può invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 cod. civ. è derogabile”.



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